Art. 2632 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2631 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2633 c.c.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale) approfondisci

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.