Art. 25 RD 1736-1933

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Art. 25 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.