Art. 25 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 25 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.