Art. 24 RD 1736-1933

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Art. 24 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario - sia che si tratti di assegno bancario al portatore, si che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'art. 22 - non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.