Art. 258 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 257 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 259 c.p.

Art. 258 c.p. (Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) approfondisci

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.