Art. 257 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 257 c.p. (Spionaggio politico o militare) approfondisci

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena di morte :
1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano ;
2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.