Art. 257 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 257 c.p. (Spionaggio politico o militare)
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena di morte :
1. se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano ;
2. se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.