Art. 2570 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2570 c.c. (Marchi collettivi)
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.