Art. 2569 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2569 c.c. (Diritto di esclusività)
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.