Art. 254 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 254 DLGS 14-2019 (Doveri degli amministratori e dei liquidatori)
1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.