Art. 253 DLGS 14-2019

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Art. 253 DLGS 14-2019 (Nuova proposta di concordato) approfondisci

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti. Capo VIII Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società