Art. 2431 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2430 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2432 c.c.

Art. 2431 c.c. (Soprapprezzo delle azioni) approfondisci

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.