Art. 2430 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2429-bis c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2431 c.c.

Art. 2430 c.c. (Riserva legale) approfondisci

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.