Art. 238 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 238 RD 267-1942 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento)
Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.