Art. 237 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 237 RD 267-1942 (Liquidazione coatta amminitrativa)
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226.