Art. 2340 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2340 c.c. (Limiti dei benefici riservati ai promotori) approfondisci

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.