Art. 2339 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2338 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2340 c.c.

Art. 2339 c.c. (Responsabilità dei promotori) approfondisci

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.