Art. 22 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 22 c.p. (Ergastolo)
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.