Art. 21 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 21 c.p. (Pena di morte)
[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.]