Art. 21 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 21 c.p. (Pena di morte) approfondisci

[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.]