Art. 227 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 227 RD 267-1942 (Reati dell'institore)
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.