Art. 226 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 226 RD 267-1942 (Denuncia di crediti inesistenti)
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.