Art. 218 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 218 c.p.p. (Presupposti dell'esperimento giudiziale )
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. 2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.