Art. 2168 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2168 c.c. (Morte di una delle parti) approfondisci

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.