Art. 2167 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2167 c.c. (Obblighi del colono)
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.