Art. 2146 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2146 c.c. (Conferimento delle scorte) approfondisci

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.