Art. 2146 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2146 c.c. (Conferimento delle scorte)
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.