Art. 2145 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2144 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2146 c.c.

Art. 2145 c.c. (Diritti ed obblighi del concedente) approfondisci

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.