Art. 2145 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2145 c.c. (Diritti ed obblighi del concedente)
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.