Art. 2138 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2138 c.c. (Dirigenti e fattori di campagna)
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.