Art. 2138 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2138 c.c. (Dirigenti e fattori di campagna) approfondisci

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.