Art. 2137 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2137 c.c. (Responsabilità dell'imprenditore agricolo)
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.