Art. 210 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 210 disp.att.c.p.c. (Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione)
Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 197.
Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 200, nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del codice e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.