Art. 209 disp.att.c.p.c.

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Art. 209 disp.att.c.p.c. (Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti) approfondisci

Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.