Art. 209 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 209 disp.att.c.p.p. (Corrispondenza tra uffici e organi del codice )
e del codice abrogato) 1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.