Art. 208 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 208 disp.att.c.p.p. (Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni )
del codice e del codice abrogato) 1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.