Art. 2088 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2088 c.c. (Responsabilità dell'imprenditore)
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.