Art. 2087 c.c.

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Art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) approfondisci

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.