Art. 2087 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro)
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.