Art. 2058 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2058 c.c. (Risarcimento in forma specifica) approfondisci

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.