Art. 2057 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2057 c.c. (Danni permanenti) approfondisci

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.