Art. 2053 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2053 c.c. (Rovina di edificio) approfondisci

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.