Art. 2052 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2052 c.c. (Danno cagionato da animali)
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.