Art. 2046 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2046 c.c. (Imputabilità del fatto dannoso) approfondisci

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.