Art. 202 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 202 disp.att.c.p.c. (Prima udienza di trattazione)
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell'articolo 183 del codice.