Art. 201 disp.att.c.p.c.

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Art. 201 disp.att.c.p.c. (Sospensione del processo) approfondisci

Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finchè non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.