Art. 1949 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1948 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1950 c.c.

Art. 1949 c.c. (Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore) approfondisci

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.