Art. 1948 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1948 c.c. (Obbligazione del fideiussore del fideiussore)
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perchè incapaci.