Art. 1942 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1942 c.c. (Estensione della fideiussione)
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonchè alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.