Art. 1941 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1941 c.c. (Limiti della fideiussione)
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.