Art. 1931 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1931 c.c. (Compensazione dei crediti e debiti)
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.