Art. 1930 c.c.

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Art. 1930 c.c. (Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta) approfondisci

amministrativa).
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.