Art. 1881 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1880 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1882 c.c.

Art. 1881 c.c. (Sequestro o pignoramento della rendita) approfondisci

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.