Art. 1880 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1880 c.c. (Modalità del pagamento della rendita)
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.