Art. 1880 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1880 c.c. (Modalità del pagamento della rendita) approfondisci

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.