Art. 1878 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1878 c.c. (Mancanza di pagamento delle rate scadute)
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.