Art. 1877 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1876 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1878 c.c.

Art. 1877 c.c. (Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso) approfondisci

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.