Art. 185 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 185 disp.att.c.p.p. (Assunzione delle prove nel procedimento )
di esecuzione) 1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.