Art. 185 disp.att.c.p.p.

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Art. 185 disp.att.c.p.p. (Assunzione delle prove nel procedimento ) approfondisci

di esecuzione) 1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.